STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DEL TRENTINO ALTO ADIGE SINDROME X FRAGILE ONLUS – SEZIONE TERRITORIALE DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X FRAGILE ONLUS

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E’ costituita l’”Associazione del Trentino Alto Adige Sindrome x fragile Onlus – Sezione Territoriale dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile onlus” ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le Onlus (Organizzazione non lucrativa e di utilità sociale) e nel rispetto delle indicazioni poste in ambito di volontariato dalla legge n. 266 del 1991 e sue successive modificazioni. L’approvazione dello statuto all’atto della costituzione e delle successive modifiche statutarie per atto pubblico, potranno consentire, in caso di necessità e di un patrimonio adeguato, di attivare la procedura per l’acquisizione della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 e sue successive modificazioni. E’ fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo”Onlus”. L’Associazione non persegue fini di lucro.

L’Associazione ha sede in Regione Trentino Alto Adige presso il domicilio del Presidente – o altro indirizzo dallo stesso indicato, e potrà essere variata con delibera dell’Assemblea dei soci

L’Associazione è strutturata in analogia alla organizzazione centrale, con autonomia patrimoniale, gestionale e di bilancio.

L’Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 2 – SCOPO

L’Associazione ha lo scopo di riunire e coadiuvare le famiglie delle persone con sindrome del cromosoma X fragile ed altre sindromi associate al cromosoma X, e di contribuire allo studio di queste sindromi, ad una aggiornata informazione sulle stesse, all’ottimale inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli delle persone affette. L’associazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili di cui ai numeri 1) e 10) dell’art. 10 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 460/97.

L’Associazione non persegue nessuna attività a scopo di lucro, non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accesorie per natura a quelle straordinarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell’art. 10 , comma 5, del D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale scopo l’Associazione si propone, tra l’altro, di:

a) intervenire il più presto possibile presso i genitori dei bambini con dette sindromi per consigliarli, alleviarne l’onere psicologico e favorire il processo di accettazione dei loro figli;

b) promuovere gli incontri dei genitori per scambiare idee ed esperienze e coordinarne l’attività;

c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone affette nella società e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell’uomo previsti nella Costituzione e nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità:

d) facilitare l’indispensabile e proficuo inserimento dei soggetti affetti negli asili e nelle scuole normali, nei modi e nelle forme più adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto c), ma senza trascurare lo studio di metodologie formative ed educative complementari o alternative che potessero rivelarsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi citati;

e) raccogliere per un’ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, tra cui pubblicazioni e manifestazioni, ogni informazione sulla natura e sul trattamento delle sindromi con ritardo mentale legate al cromosoma X, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l’insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza e promuovere ricerche, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali, emotive ed espressive delle persone affette;

f) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi delle sindromi con ritardo mentale legate al cromosoma X, come atto preliminare per conseguire una migliore assistenza medica generale e favorire con ogni mezzo la formazione e l’aggiornamento di operatori sanitari e sociali;

g) favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività di volontariato, nel rispetto dello spirito di solidarietà e gratuità;

h) diffondere, anche attraverso pubblicazioni, la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono affetti da dette sindromi, adoperarsi per l’applicazione delle leggi esistenti e per crearne di nuove e più rispondenti;

i) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con enti pubblici (scuola, enti locali, territoriali, ASL, Ospedali, istituti di ricerca e cura) e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro e allo scopo di ricercare i necessari sostegni e fondi per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;

j) favorire la formazione e l’aggiornamento, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche (Provveditorati agli Studi, IRRSAE, M.P.I.), del personale che agisce i processi educativi e di recupero;

k) elaborare ed attuare, anche utilizzando soggetti esterni, progetti sperimentali finalizzati alla gestione integrata delle attività di cui al punto i);

i) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività che il Consiglio Direttivo ritenga opportune per reperire i mezzi occorrenti o ai fini di perseguire lo scopo anzidetto; promuovere, realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;

m) promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l’interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell’attività sanitaria; promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;

n) .promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

o) partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dalla associazione.

ARTICOLO 3 – ASSOCIATI: categorie

L’Associazione è costituita dagli associati:

a) Ordinari: i genitori, i fratelli e le sorelle, i tutori, gli Amministratori di sostegno delle persone con sindrome del cromosoma X fragile ed altre sindromi associate al cromosoma X, gli individui affetti maggiorenni, che abbiano versato la quota associativa annuale.

b) Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che intendono aderire agli scopi sociali e che abbiano versato annualmente la quota associativa.

c) Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che non rientrano nelle categorie precedenti e abbiano reso, a giudizio del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, particolari servigi alla vita dell’Associazione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione a livello territoriale e a livello nazionale.

Ogni socio aderente, qualora consenziente, viene iscritto nel registro soci dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus ove esercita i propri diritti in autonomia nel corso delle assemblee dei soci.

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI: Ammissione, recesso, esclusione

Gli Associati ordinari e sostenitori sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile del C. D. e si impegnano, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l’attuazione ed il conseguimento degli scopi dell’Associazione. Per il solo fatto di avere presentato domanda si intende che ogni associato abbia esplicitamente accettato il presente Statuto e le sue modificazioni regolarmente approvate.

Tutti i soci in regola con la quota associativa hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci morosi da non più di dodici mesi, in sede assembleare possono partecipare con diritto di voto esclusivamente per approvare il rendiconto o bilancio consuntivo dell’esercizio per il quale hanno versato la quota e i documenti ad esso correlati.

Non possono votare il bilancio di previsione o altri punti posti all’ordine del giorno sino alla regolamentazione della propria posizione associativa.

E’ fatto obbligo ai soci di comunicare tempestivamente le variazioni dei propri recapiti indirizzo.

La durata della partecipazione alla vita della Associazione è illimitata fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo. I soci cessano di appartenere all’Associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità del pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo di Sezione può dichiarare l’esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 12/18 mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione. L’esclusione del socio, deliberata dal C. D., è notificata per iscritto; l’escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre appello entro 30 giorni dalla notifica o diniego al collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all’Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuite. La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli associati si impegnano ad essere presenti ai momenti assembleari ed a partecipare ai momenti di informazione/convegni regionali e nazionali.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da donazioni, eredità e lasciti di privati, eventuali contributi, rimborsi e concorsi spese, sussidi, canoni, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri; dai proventi di sottoscrizioni, raccolte pubbliche di fondi, attività direttamente connesse e accessorie.

Tutto il patrimonio si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il raggiungimento degli scopi statutari, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbono essere alienati. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a favore di organizzazioni analoghe o identiche, con decisione concreta assunta dall’assemblea, al verificarsi della situazione di scioglimento.

ARTICOLO 6 – ORGANI

Gli Organi dell’Associazione sono:

1. L’Assemblea Generale degli Associati

2. Il Consiglio Direttivo

3. Il Presidente

4. Il Collegio dei Probiviri

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA: costituzione

L’Assemblea è l’organo sovrano rappresentativo delle volontà degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.Per partecipare all’Assemblea l’associato deve aver versato la quota associativa per l’anno in corso, se da lui dovuta. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni di cui alle lettere h) ed i) del successivo art. 8 occorre in ogni caso la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

L’Associato che è nella impossibilità di partecipare personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare da altro Associato – esclusi i componenti del Consiglio Direttivo con delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. L’Associato delegato non può rappresentare più di due Associati e deve consegnare alla Presidenza, prima dell’inizio dell’Assemblea, le deleghe in suo possesso. E’ escluso il voto per corrispondenza

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA: competenze

Sono di competenza:

> Dell’ ASSEMBLEA ORDINARIA:

a) La determinazione della quota associativa annuale

b) La determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di Sezione che al suo interno elegge il Presidente

c) La nomina eventuale del Consiglio dei Revisori che elegge il Presidente in seno al Collegio stesso

d) La nomina eventuale del Collegio dei Probiviri che elegge il Presidente in seno al Collegio stesso

e) La accettazione di donazioni, eredità e lasciti

f) L’acquisto, la trasformazione e l’alienazione dei beni immobili

g) L’approvazione del programma annuale delle attività e del bilancio preventivo e consuntivo

> Dell’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

h) Le modificazioni del presente Statuto che devono essere approvate dai tre quarti dei soci ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile

i) Lo scioglimento e l’estinzione dell’Associazione nominando uno o più liquidatori per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’Art.5 del presente statuto. Per le deliberazioni di cui al presente comma occorre il voto favorevole della metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA: convocazione

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo – che può essere anche diverso da quello della sede dell’Associazione – da inviarsi agli associati almeno venti giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa per posta, in lettera semplice con affissione in sede o, ove possibile operativamente, mediante posta elettronica. L’Assemblea è convocata entro il 28 febbraio di ciascun anno per l’approvazione del programma di attività, del bilancio preventivo dell’esercizio in corso e del rendiconto/bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

L’Assemblea viene convocata inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione di tale richiesta ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile.

In quest’ultimo caso se il C.D. non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ed in ultima istanza dal Presidente del Tribunale.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA: Presidenza

L’Assemblea degli associati viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza degli Associati presenti aventi diritto al voto. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario. Il Presidente nomina pure i due scrutatori quando l’Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei consiglieri, dei revisori dei conti se nominati o su altro argomento di sua competenza.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA: deliberazioni

Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con la quota associativa. L’Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all’inizio dell’Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal voto. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria devono constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea nominato dal Presidente che può essere anche un notaio.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea. Gli eletti devono essere soci appartenenti ad una delle tre categorie di cui all’art. 3. Essi durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato. I Consiglieri decadono in caso di assenza non giustificata per tre riunioni consecutive. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, subentrano i primi non eletti, in ordine di numero di preferenze ricevute, i quali durano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito. L’intero Consiglio cessa dall’ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri membri rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l’Assemblea degli Associati, convocata da essi o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori, entro sessanta giorni, abbia ricostituito il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: convocazione

Il Consiglio Direttivo di Sezione viene convocato, almeno due volte l’anno dal Presidente o, in mancanza, da chi ne fa le veci, mediante l’avviso recante l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione – che può anche essere diverso dalla sede dell’Associazione – da spedirsi, mediante posta ordinaria o mediante posta elettronica o fax, a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori se nominati almeno dieci giorni prima della riunione, o, nel caso d’urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constatare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO : competenza

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei Soci. In particolare i compiti del Consiglio Direttivo sono:

1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto previsto dal seguente Statuto;

2) curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei Soci;

3) predisporre il rendiconto o bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione dei termini di cui all’art.9;

4) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;

5) compilare eventuale regolamento interno, nel rispetto dei dettami del presente statuto da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;

6) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;

7) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori con finalità analoghe a quelle della Associazione e che si collocano sul territorio nazionale e regionale. Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza; può conferire anche ad altri le procure occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE: compiti

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta:

– la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

– la convocazione della presidenza del Consiglio Direttivo di Sezione e della Assemblea dei soci;

– la competenza sull’inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell’Associazione.

– Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può attribuire, anche in presenza di un Vicepresidente, a uno o più componenti del Direttivo poteri di rappresentanza.

ARTICOLO 17 – COLLEGIO DEI REVISORI: composizione

Il Collegio dei Revisori dei conti se nominato è composto da tre membri eletti dall’Assemblea anche tra non soci e che designa al suo interno il Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI REVISORI: competenza

I Revisori se nominati hanno il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell’Associazione e debbono esaminare i bilanci, preventivo e consuntivo, predisporre una relazione che, insieme a quella del Consiglio Direttivo di Sezione di cui all’art. 15, viene presentata all’Assemblea

ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI: composizione

Il Collegio dei Probiviri se nominato è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra non soci e che designa al suo interno il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri durano in tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI: competenze

Il Collegio dei Probiviri se nominato ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati e gli organi dell’Associazione. Essi giudicano “ex bono et equo” senza particolare formalità di procedure. Il giudizio emesso è inappellabile.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio successivo alla chiusura dell’esercizio, l’Assemblea dei Soci, su proposta del CD, dovrà redigere e approvare il rendiconto/bilancio dell’esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione ai sensi di legge. Sempre entro il 28 febbraio successivo alla chiusura dell’esercizio l’Assemblea dei Soci dovrà redigere e approvare un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 143, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il rendiconto/bilancio di esercizio deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori se nominato almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l’approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i quindici giorni successivi.

Il bilancio di esercizio, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge, anche della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano, in materia sia di associazioni private non aventi fine di lucro di cui al D. Lgs 460/97 e sue successive modificazioni, sia dell’attività di volontariato.

Approvato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 8 novembre 2018 in Bolzano

  lo statuto in pdf